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Tariffe
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- Imposta Comunale sugli Immobili (ICI)
| 7 per mille |
| c/c n° 22228183 |
| La riconferma dell'aliquota 7 per mille relativa a tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze;
la riconferma dell'aliquota 6 per mille delle aree edificabili;
per le sole categorie A1 -A8 - A9: 6 per mille |
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Chi la deve pagare?
L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata: dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato; dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati; dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing); dai concessionari di aree demaniali. Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso. CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, al 1° al 20 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto. Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all'estero si considera adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.
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